Nuovo Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2025

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 49 del 28 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.

 

SCADENZA E INVIO

Il MUD deve essere compilato e trasmesso entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, in conformità con quanto stabilito dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 70, che ha istituito questo strumento per semplificare gli obblighi di comunicazione in materia ambientale.

Tuttavia, la stessa legge sul MUD dice che l’invio deve essere comunque entro 120 giorni dalla pubblicazione in GU del Modello stesso. Pertanto, come avvenne per il MUD 2024, poiché la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del MUD 2025 è avvenuta il 28 febbraio 2025, il termine ultimo per la presentazione slitta al 30 giugno 2025 (il 28 giugno è sabato).

Unioncamere, l’ente che coordina le Camere di Commercio italiane, provvederà a rendere disponibili le piattaforme informatiche per la compilazione e la trasmissione del MUD 2025. Questi strumenti digitali garantiranno una gestione più agevole e conforme agli obblighi normativi, agevolando l’invio delle dichiarazioni da parte dei soggetti obbligati.

 

CHI DEVE PRESENTARLO

L’obbligo di compilazione riguarda diverse categorie di operatori economici, in particolare:

  • aziende ed enti che generano rifiuti pericolosi, indipendentemente dalla dimensione dell’attività;
  • imprese industriali con oltre dieci dipendenti che producono rifiuti non pericolosi;
  • attività artigianali con più di dieci addetti che generano rifiuti non pericolosi;
  • professionisti che si occupano di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti e intermediari di rifiuti privi di impianti di stoccaggio;
  • aziende e enti che operano nel recupero e nello smaltimento dei rifiuti;
  • consorzi impegnati nel riciclo di specifiche tipologie di rifiuti, come oli minerali, batterie esauste e apparecchiature elettroniche;
  • consorzi di produttori che gestiscono direttamente i rifiuti derivanti dai prodotti immessi sul mercato;
  • enti gestori del servizio pubblico di raccolta, tra cui Comuni e aziende municipalizzate;
  • il ruolo del CONAI e dei Consorzi di filiera.

 

COSA CAMBIA

Nel vigente modello sono state apportate le seguenti modifiche rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative:

- è stato introdotto nella scheda Materiali Secondari (Scheda MAT) il campo Ammendante compostato con fanghi (acf), in relazione al fatto che tale tipologia è espressamente prevista dal DLgs n. 75/2010 tra gli ammendanti prodotti a partire da rifiuti attraverso processi di tipo biologico;

- nell’Allegato 1 "istruzioni compilazione modello unico dichiarazione ambientale" sono state aggiornate le seguenti parti:

a) inserimento del codice ATECO 96.02.03 in virtù della modifica apportata dal DLgs n. 213/2022 al co. 6 dell’art. 190 del DLgs 152/2006;

b) le modalità per il calcolo del numero degli addetti sono state allineate agli aggiornamenti normativi subentrati in merito al sistema di tracciabilità RENTRI di cui all’art. 188-bis del DLgs n. 152/2006 e smi;

- alla Comunicazione rifiuti Urbani e raccolti in convenzione - Scheda CG sono state apportate alcune integrazioni e corretti alcuni refusi al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA e sono state introdotti i nuovi riferimenti normativi subentrati;

- sono state apportate integrazioni alle istruzioni, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle schede implementate, nonché aggiornamenti rivolti alla correzione di errori formali o di errori nelle procedure di compilazione.

 

 

ASA Servizi è a vostra disposizione per supportarvi nella predisposizione della dichiarazione, non esitare a contattarci!