Requisiti acustici passivi degli edifici DPCM 05/12/1997

La Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è stata chiamata a rispondere a due quesiti proposti dal Direttore generale dell'Area Gestione Edilizia dell'Università di Roma Sapienza in merito alla ristrutturazione di un edificio universitario che vedeva interventi edilizi su aule, laboratori e uffici.

Il parere della Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Prima Sezione) nell'Adunanza del 26/06/2014 - N. prot. 12/2014 ha definito che:

  • Nel caso di anche parziale rifacimento di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali e/o delle chiusure esterne di un edificio, esclusa la sola tinteggiatura, va rispettato il D.P.C.M. 05/12/1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

  • Se l'edificio è a destinazione promiscua, i requisiti acustici passivi possono anche essere diversi.

In sostanza, le risposte del CSLP definiscono che i limiti di legge imposti dal D.P.C.M. 5/12/1997 devono essere rispettati non solo per le nuove costruzioni, ma anche in caso di interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, oppure la suddivisione di unità immobiliari interne all'edificio.

Ovvero se si rifanno, anche parzialmente, gli impianti o le sole chiusure esterne di un edificio va applicato il DPCM, anche nel caso della semplice sostituzione dei serramenti!

Inoltre, in caso di un edificio con destinazione d'uso mista, se è possibile determinare con chiarezza e in via permanente le differenti destinazioni d'uso presenti all'interno dello stesso immobile, agli ambienti appartenenti alla medesima destinazione d'uso si applicheranno i relativi limiti, considerando le divisioni fra ambienti contigui a diversa destinazione d'uso come elementi separatori fra diverse unità immobiliari.