Con l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398, vengono introdotte 11 nuove Sostanze cancerogene all'interno dell'allegato XLIII, di seguito elencate:
– Composti di cromo VI;
– Fibre ceramiche refrattarie;
– Polvere di silice cristallina respirabile;
– Ossido di etilene;
– 1,2-Epossipropano;
– Acrilammide;
– 2-Nitropropano;
– o-Toluidina;
– 1,3-Butadiene;
– Idrazina;
– Bromoetilene.
Viene inoltre modificato l'allegato XLII (elenco di sostanze, miscele e processi), introducento il nuovo processo:
- Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione (valore limite fissato a 0,1 mg/mc).
Si segnala pertanto che, a partire dal 24 giugno, le imprese edili e le altre imprese che effettuano lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da demolizioni, operazioni di taglio pavimenti, sabbiatura, levigatura etc. sono tenute a predisporre un aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) integrando tale aspetto.
Andrà inoltre programmata la formazione e l'informazione dei lavoratori, nonchè l'adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione.
Vengono poi introdotti valori limite più restrittivi relativamente a:
- Polveri di legno duro (che passano a 2 mg/mc con un valore transitorio di 3 mg/mc fino al 17 gennaio 2023);
- Cloruro di vinile monomero (che passa a 2,6 mg/mc e 1 ppm).
Pertanto sarà necessario effettuare una valutazione dell'esposizione nelle imprese che effettuano lavorazione del legno (quali le falegnamerie), al fine di verificare il rispetto dei nuovi limiti di legge.
L'articolo 242 del D.Lgs. 81/08, comma 6, relativo alla sorveglianza sanitaria specifica, viene infine modificato come di seguito:
«6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessita' che la stessa prosegua anche dopo che e' cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresi', al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.»