Pubblicata la Circolare n. 4/2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che fornisce le prime indicazioni operative sull'introduzione della "patente a crediti" per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
La patente è prevista dall’art. 27 del D.lgs. 81/2008, modificato dal Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, e disciplinata nel D.M. 18 settembre 2024, n. 132.
L'introduzione della patente a crediti ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza nei cantieri, garantendo che le imprese e i lavoratori autonomi soddisfino precisi requisiti di qualificazione, con un sistema che premia il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e penalizza le violazioni.
- La patente è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili (definiti dall'art. 89 del D.lgs. 81/2008).
- Sono esclusi i fornitori di prestazioni intellettuali (ad es. ingegneri, architetti, geometri ecc.) e le imprese in possesso della certificazione SOA di classe III o superiore.
- Le imprese estere, sia europee che extra-UE, devono rispettare requisiti equivalenti.
Per ottenere la patente, i soggetti interessati devono:
- Essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali (DURC).
- Avere adempiuto agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsti dal D. lgs. n. 81/2008.
- Avere redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per le imprese con lavoratori.
- Essere in regola con la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Questi requisiti sono autocertificati e saranno oggetto di controlli a campione da parte degli Ispettori del Lavoro.
- La patente sarà rilasciata in formato digitale tramite il portale dell'INL, accessibile con SPID o CIE.
- La richiesta può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, anche attraverso delegati (es. consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
- Una volta presentata la domanda, l'impresa può continuare ad operare nei cantieri nelle more del rilascio della patente, salvo accertamenti negativi da parte dell’Ispettorato.
La patente parte con un punteggio iniziale di 30 crediti, che può essere incrementato o decurtato sulla base del comportamento dell’impresa o del lavoratore autonomo. Il punteggio può aumentare in base a:
- Storico di iscrizione alla Camera di Commercio (fino a 10 crediti in base agli anni di attività).
- Assenza di provvedimenti di decurtazione nei primi due anni (1 credito per ogni biennio).
- Investimenti in sicurezza e formazione del personale (fino a 30 crediti aggiuntivi)
A tal proposito, segnaliamo che l’implementazione di un Modello di Organizzazione e di Gestione (MOG) asseverato non solo aggiunge 4 crediti al saldo, ma è anche propedeutico al recupero crediti eventualmente decurtati.
Le violazioni delle norme sulla sicurezza e gli infortuni sul lavoro comportano invece decurtazioni dei crediti. Ad esempio:
- 5 crediti per la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- 20 crediti per un infortunio mortale dovuto a violazioni delle norme di sicurezza.
La patente può essere sospesa dall’Ispettorato nei seguenti casi:
- Infortuni gravi o mortali: in caso di infortunio con esiti mortali o di inabilità permanente, la patente può essere sospesa per un massimo di 12 mesi. L'Ispettorato territoriale competente decide la sospensione, previa valutazione della responsabilità del datore di lavoro o dei dirigenti.
- La sospensione è obbligatoria in caso di infortuni mortali, salvo che la cessazione delle attività non rappresenti un pericolo per la sicurezza pubblica.
Durante la sospensione, l’impresa o il lavoratore autonomo non può operare nei cantieri.
La patente può essere revocata qualora sia accertata la falsità delle dichiarazioni presentate durante il processo di richiesta. Dopo 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
La decurtazione dei crediti avviene in base a violazioni accertate delle norme di sicurezza.
Le violazioni riportate nell’allegato I-bis del D.lgs. 81/2008 indicano chiaramente quante decurtazioni comporta ogni infrazione:
- Omessa valutazione dei rischi: 5 crediti.
- Mancanza di formazione: 2 crediti.
- Infortunio mortale: 20 crediti.
È possibile recuperare i crediti persi attraverso specifiche azioni, come l'adempimento agli obblighi formativi o la realizzazione di investimenti in sicurezza (es. Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico).
Il recupero dei crediti è valutato da una commissione territoriale composta da rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL.
In caso di fusioni o trasformazioni societarie, il punteggio della patente viene trasferito alla nuova entità, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti in base al nuovo assetto societario.
- Se un’impresa o un lavoratore autonomo opera senza patente o con una patente con meno di 15 crediti, sarà soggetta a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un minimo di 6.000 euro, oltre all'esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi.
A partire dal prossimo 1° ottobre sarà attivo il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti, che sarà in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) attraverso SPID personale o CIE.
Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta "saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione".
Nel frattempo, dal 23 settembre scorso al 31 ottobre p.v. è comunque possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, riguardante il possesso dei requisiti necessari per ottenere la patente a crediti.
L’invio del documento dovrà avvenire esclusivamente tramite Pec all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.
La trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del Lavoro entro la medesima data.
Mentre a partire dal 1° novembre p.v., “non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale”.
Scarica l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva
Per la lettura integrale della Circolare, qui.
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