Patente a crediti: tutte le novità

Pubblicata la Circolare n. 4/2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che fornisce le prime indicazioni operative sull'introduzione della "patente a crediti" per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

La patente è prevista dall’art. 27 del D.lgs. 81/2008, modificato dal Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, e disciplinata nel D.M. 18 settembre 2024, n. 132.

 

Contesto e Obiettivi:

L'introduzione della patente a crediti ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza nei cantieri, garantendo che le imprese e i lavoratori autonomi soddisfino precisi requisiti di qualificazione, con un sistema che premia il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e penalizza le violazioni.

 

1. Soggetti interessati:

- La patente è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili (definiti dall'art. 89 del D.lgs. 81/2008).

- Sono esclusi i fornitori di prestazioni intellettuali (ad es. ingegneri, architetti, geometri ecc.) e le imprese in possesso della certificazione SOA di classe III o superiore.

- Le imprese estere, sia europee che extra-UE, devono rispettare requisiti equivalenti.

 

2. Requisiti per il rilascio della patente:

Per ottenere la patente, i soggetti interessati devono:

- Essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

- Essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali (DURC).

- Avere adempiuto agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsti dal D. lgs. n. 81/2008.

- Avere redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per le imprese con lavoratori.

- Essere in regola con la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Questi requisiti sono autocertificati e saranno oggetto di controlli a campione da parte degli Ispettori del Lavoro.

 

3. Modalità operative:

- La patente sarà rilasciata in formato digitale tramite il portale dell'INL, accessibile con SPID o CIE.

- La richiesta può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, anche attraverso delegati (es. consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

- Una volta presentata la domanda, l'impresa può continuare ad operare nei cantieri nelle more del rilascio della patente, salvo accertamenti negativi da parte dell’Ispettorato.

 

4. Sistema di crediti:

La patente parte con un punteggio iniziale di 30 crediti, che può essere incrementato o decurtato sulla base del comportamento dell’impresa o del lavoratore autonomo. Il punteggio può aumentare in base a:

- Storico di iscrizione alla Camera di Commercio (fino a 10 crediti in base agli anni di attività).

- Assenza di provvedimenti di decurtazione nei primi due anni (1 credito per ogni biennio).

- Investimenti in sicurezza e formazione del personale (fino a 30 crediti aggiuntivi)

A tal proposito, segnaliamo che l’implementazione di un Modello di Organizzazione e di Gestione (MOG) asseverato non solo aggiunge 4 crediti al saldo, ma è anche propedeutico al recupero crediti eventualmente decurtati.

 

Le violazioni delle norme sulla sicurezza e gli infortuni sul lavoro comportano invece decurtazioni dei crediti. Ad esempio:

- 5 crediti per la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

- 20 crediti per un infortunio mortale dovuto a violazioni delle norme di sicurezza.

 

5. Sospensione della patente:

La patente può essere sospesa dall’Ispettorato nei seguenti casi:

- Infortuni gravi o mortali: in caso di infortunio con esiti mortali o di inabilità permanente, la patente può essere sospesa per un massimo di 12 mesi. L'Ispettorato territoriale competente decide la sospensione, previa valutazione della responsabilità del datore di lavoro o dei dirigenti.

- La sospensione è obbligatoria in caso di infortuni mortali, salvo che la cessazione delle attività non rappresenti un pericolo per la sicurezza pubblica.

Durante la sospensione, l’impresa o il lavoratore autonomo non può operare nei cantieri.

 

6. Revoca della patente:

La patente può essere revocata qualora sia accertata la falsità delle dichiarazioni presentate durante il processo di richiesta. Dopo 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

 

7. Decurtazione dei crediti:

La decurtazione dei crediti avviene in base a violazioni accertate delle norme di sicurezza.

Le violazioni riportate nell’allegato I-bis del D.lgs. 81/2008 indicano chiaramente quante decurtazioni comporta ogni infrazione:

- Omessa valutazione dei rischi: 5 crediti.

- Mancanza di formazione: 2 crediti.

- Infortunio mortale: 20 crediti.

 

8. Recupero dei crediti:

È possibile recuperare i crediti persi attraverso specifiche azioni, come l'adempimento agli obblighi formativi o la realizzazione di investimenti in sicurezza (es. Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico).

Il recupero dei crediti è valutato da una commissione territoriale composta da rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL.

 

9. Fusioni e trasformazioni di impresa:

In caso di fusioni o trasformazioni societarie, il punteggio della patente viene trasferito alla nuova entità, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti in base al nuovo assetto societario.

 

Sanzioni:

- Se un’impresa o un lavoratore autonomo opera senza patente o con una patente con meno di 15 crediti, sarà soggetta a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un minimo di 6.000 euro, oltre all'esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi.

 

A partire dal prossimo 1° ottobre sarà attivo il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti, che sarà in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) attraverso SPID personale o CIE.

Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta "saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione".

 

Nel frattempo, dal 23 settembre scorso al 31 ottobre p.v. è comunque possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, riguardante il possesso dei requisiti necessari per ottenere la patente a crediti.

L’invio del documento dovrà avvenire esclusivamente tramite Pec all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

La trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del Lavoro entro la medesima data.

 

Mentre a partire dal 1° novembre p.v., “non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale”.

 

Scarica l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva

Per la lettura integrale della Circolare, qui.

Scarica il modulo di 𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗱𝗮𝘁𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗺𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶

 

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