Diisocianati: i nuovi obblichi previsti dal regolamento UE 2020/1149

COSA SONO I DIISOCIANATI?

I diisocianati sono un ampio gruppo di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due gruppi di isocianati ed una unità di tipo alifatico o aromatico.

I diisocianati sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

La sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori.

Sono molto diffusi e sono utilizzati come componenti chimici di base per composti poliuretanici come vernici per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche. Sono quindi impiegati, ad esempio, nel settore della produzione di componenti per le automobili, nelle carrozzerie, nel settore edilizio, nella produzione di mobili.

 

QUALI SONO GLI OBBLIGHI PREVISTI?

Con il Regolamento (UE) 2020/1149 sono state fissate due date importanti per i diisocianati:

  • Dal 24 febbraio 2022, non è più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
    • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, oppure
    • il fornitore deve garantire che:
      • il destinatario delle sostanze o delle miscele abbia le informazioni sui requisiti di formazione da parte dell’utilizzatore industriale o professionale sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo;
      • sull’imballaggio sia presente la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta.

 

  • Dal 24 agosto 2023, non sarà più consentito l’uso dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele, per usi industriali e professionali, a meno che:
    • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso;
    • i datori di lavoro o i lavoratori autonomi devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione adeguata sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.

 

FORMAZIONE SULL’USO SICURO DEI DIISOCIANATI

Entro il 24 agosto 2023, quindi, tutti gli utilizzatori industriali e professionali (lavoratori e lavoratori autonomi che manipolano), devono aver completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati per poter continuare a manipolarli, in concentrazione superiore allo 0,1%, oltre tale data.

Sono previsti tre livelli di formazione in base alle attività lavorative svolte dal personale con gradi maggiori di approfondimento degli argomenti:

1 – Formazione generale, anche on-line, per tutti gli utilizzatori industriali e professionali;

2 – Integrazione della formazione generale con la formazione di livello intermedio per tutti gli utilizzatori che effettuano:​​ manipolazione di miscele all’aperto, a temperatura ambiente; applicazioni a spruzzo, con rullo, con pennello, per immersione o colata;
operazioni meccaniche (es. taglio) di articoli non completamente stagionati;

3 – Integrazione della formazione generale e di livello intermedio con la formazione avanzata per tutti gli utilizzatori che effettuano: manipolazione di articoli non completamente reagiti, ancora caldi; applicazioni per fonderie; manutenzioni e riparazioni per cui è necessario accedere alle attrezzature; manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45°C); applicazioni a spruzzo all’aperto o ad alta pressione.

La 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 deve rispettare determinate 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲:

  • deve essere condotta da un 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗦𝗟 certificato da una pertinente formazione professionale
  • deve essere 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l’utilizzatore industriale o professionale
  • deve avere 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘁𝗶𝗰𝗶 e garantire l’accesso ai corsi di formazione nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui sono usate le sostanze e le miscele
  • deve rilasciare al datore di lavoro o al lavoratore autonomo una 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 circa il completamento con esito positivo della formazione
  • deve essere 𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 con una cadenza almeno quinquennale e ogni qualvolta vi siano degli sviluppi in materia di tossicità dei diisocianati.

 

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