Ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. (Art. 37 comma 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono regolamentati dall'Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011.
La durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, a prescindere dalla classe di rischio e deve presentare i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Non sono previsti aggiornamenti successivi.
La formazione specifica, è aggiuntiva rispetto a quella generale, deve avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
I lavoratori di aziende, che non svolgono mansioni che comportano la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi (es. impiegati), possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
L’aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori è da effettuarsi ogni 5 anni e deve avere durata minima di 6 ore.
Richiedi maggiori informazioni sulle attività o sui corsi organizzati da ASA Servizi.